8 Settembre 2018

AMIANTO

Primo  passo  nella  gestione  dell’amianto  all’interno  degli  edifici  è  la  caratterizzazione  della  effettiva  presenza  di  amianto,  la  sua  classificazione  e  la  sua localizzazione.

Tale  obbligo,  a  carico  di  qualunque  proprietario,  è  valido  per  qualunque  tipo  di  edificio,

pubblico o privato, adibito o meno ad attività lavorative, nel quale è presumibile la presenza di

amianto (sicuramente gli edifici costruiti antecedentemente al 1992, anno di entrata in vigore

della L.257/92 che dispose il divieto di utilizzo dell’amianto in generale e, in particolare, nelle

costruzioni).

Una  volta  eseguito  un  primo  inventario  della  presenza  di  amianto  all’interno  di  un  edifico,

sempre  a  seguito  di  quanto  disposto  dall’articolo  12,  comma  5  della  L.257/92  e  delle  regole

tecniche  del  D.M.06/09/94  il  proprietario  dell’edificio  deve  eseguire  una  specifica  valutazione

del rischio qualitativa o quantitativa della possibile dispersione di fibre di amianto dai materiali

censiti agli ambienti occupati da persone.

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è

necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al

minimo l’esposizione degli occupanti (punto  4a del D.M.06/09/94); il  piano  deve  a  tal  fine  individuare  una  figura  responsabile  con  sufficiente  competenza  che coordini tutte le attività previste del piano

 

Lo studio mette a disposizione di personale qualificato  in possesso di idonea formazione ai sensi dei decreti del Dirigente del Servizio Sanità Regione MARCHE n.855/2002 e n.29/2003, per ricoprire l’incaricato di “Responsabile Rischio Amianto“, Libera professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4, per il controllo ed il coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto sugli immobili.

Il suddetto incarico prevede i seguenti servizi:

  • localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie di proprietà del comune di Montelabbate che contengono manufatti di amianto che consiste in:
    • Classificazione dei materiali contenenti amianto
    • Eventuali campionamenti ed analisi dei materiali (il costo di eventuali analisi è escluso)
  • predisporre il programma di controllo dei materiali di amianto;
  • elaborare la valutazione del rischio amianto;
  • conservare idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
  • segnalare con idonea cartellonistica la presenza di amianto sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni);
  • predisporre specifiche procedure di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati sarà tenuta una documentazione verificabile;
  • garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto;
  • fornire corrette informazioni agli occupanti gli edifici sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
  • nel caso siano in opera materiali friabili verrà ispezionato l’edificio almeno una volta all’anno, predisponendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica da inviare alla USL competente per territorio.

 

  • verifica annuale delle condizioni dei materiali contenenti amianto;
  • eventuale revisione della valutazione del rischio amianto;
  • eventuale revisione del programma di controllo dei materiali di amianto;
  • custodia dell’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
  • gestione delle procedure di autorizzazione per le attività di manutenzione e tenuta della documentazione verificabile di tutti gli interventi effettuati;
  • garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto;
  • fornire corrette informazioni agli occupanti gli edifici sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
  • nel caso siano in opera materiali friabili verrà ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, predisponendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica da inviare alla USL competente per territorio.